La lettera inviata dai capi gruppo a Segretario Generale, Presidente del Consiglio ed Assessore all’Urbanistica la riportiamo integralmente.
Sulla questione della incompatibilità dell’Assessore De Cola cui Santalco accenna nel video pubblichiamo altro servizio con le argomentazioni dell’avv. Trischitta.
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa alla tematica in oggetto, appare di tutta evidenza che le comunicazioni a firma del Dirigente e del Segretario Generale contengano rilevanti inesattezze.
1) Vero è che l’art.24 della Legge n.241/1990 esclude, in capo al cittadino interessato, l’esercizio del diritto di accesso (per così dire ordinario) per gli atti di natura generale come quelli concernenti il PRG; in tal caso è la normativa speciale (L.r.n.71/78 et similia) che supplisce e disciplina la pubblicità e l’accessibilità degli atti.
Altrettanto vero è che gli atti propedeutici come quello in esame (proposta di deliberazione approvata dalla G.M. di variante a PRG giusta delibera di Giunta n° 113 del 14/02/2017) a seguito di abrogazione avvenuta con L.n. 97/2016, oggi, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Tuttavia l’Ufficio non tiene conto o, forse, non ha certo intenzione di chiarire bene ai Consiglieri che l’art.24 è riferibile esclusivamente ai cittadini, e non anche ai Consiglieri Comunali e che la sopravvenuta assenza di un obbligo di pubblicazione obbligatoria non equivale affatto ad una previsione normativa che impone la segretezza della indicata tipologia di atto. Il Legislatore si limita a non imporne più la pubblicazione, non certo a secretare alcunché.
2) Ancora, la legge non attribuisce alcun potere ai Dirigenti del Comune di “secretare” atti amministrativi; la riservatezza degli stessi è prevista dalla legge (cfr. art.24) e, in casi del tutto eccezionali, l’imposizione di segreto è consentita da parte del Governo in ipotesi del tutto residuali, non certo nella fattispecie in esame.
3) Il Consigliere Comunale ha pieno ed incondizionato accesso e visione alla documentazione della fase preparatoria della variante al PRG purché, come nel caso de quo, la proposta di delibera e relativi allegati siano già stati approvati dalla G.M. (così attribuendosi a detta proposta patente di atto amministrativo e non più di mero studio preliminare).
4) A fronte della richiesta di accesso e visione formulata dal Consigliere Comunale, per disciplina speciale e per Costituzione, i comuni profili di riservatezza dei terzi recedono. In ogni caso eventuali esigenze di tutela della riservatezza sono comunque soddisfatte nella misura in cui il Consigliere è comunque tenuto al segreto, ma pur sempre e solo nei casi previsti dalla legge (cfr. TAR Lombardia 123/2006) e non certo sol perché “imposto” da un dipendente pubblico. Nella proposta di delibera relativa alla Variante non si rinvengono ipotesi di legge che impongano al Consigliere il segreto.
Nel contesto riferito, dunque, il Consigliere dovrà valutare al più profili di opportunità in ordine alla non completa e dettagliata divulgazione dei dati, tutelando profili di riservatezza che non emergono ex se dalla legge.
Atteso quanto precede, si chiede formalmente alle SS.LL. di voler modificare quanto sin qui sostenuto, consentendo al Consigliere di poter, in riservatezza, studiare gli allegati alla proposta di delibera e, nel contempo, poter lavorare pubblicamente in Commissione ed in Consiglio con la libera audizione degli Ordini Professionali.
I Capigruppo Consiliari:
Giuseppe Santalco
Giuseppe Trischitta
Daniela Faranda
Elvira Amata
Angelo Burrascano
Benedetto Vaccarino
Pio Amadeo
Fabrizio Sottile
Francesco Pagano
Antonio Carreri